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Antigóna attualmente è retta da uno Statuto approvato durante l’Assemblea dei soci tenutasi martedì 17 novembre 2009.

STATUTO ASSOCIAZIONE ANTIGÓNA

ART. 1 – Costituzione
A norma dell’art. 36 e seguenti del c.c., e delle leggi vigenti, è costituita un’associazione denominata Antigóna, con sede in Bologna, Via dello Scalo 10. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può decidere il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi operative, uffici di rappresentanza secondaria e Gruppi Locali ovunque lo ritenga opportuno, incluso all’estero, in relazione alle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione. L’associazione non ha scopi di lucro, e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale e cooperazione allo sviluppo.

ART. 2 – Finalità
L’Associazione Antigóna si prefigge di concorrere a realizzare le seguenti finalità:

ART. 3 – Attività istituzionali
Per il perseguimento dei suddetti scopi l’Associazione Antigóna potrà dar vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie alla realizzazione degli obiettivi prefissati, con l’esclusivo fine di cooperazione allo sviluppo e solidarietà sociale verso i beneficiari delle stesse; tali attività potranno essere localizzate sia nelle aree direttamente interessate dall’intervento che in Emilia-Romagna. Sono comprese a titolo esemplificativo e non vincolante:

ART. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione Antigóna è costituito da:

L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il presidente presenta all’Assemblea dei soci i bilanci consuntivo e preventivo per la loro approvazione. Il Rendiconto approvato, con relativa delibera assembleare, sarà pubblicato negli organi informativi dell’associazione, e comunque reso disponibile a tutti gli associati entro trenta giorni dalla sua approvazione. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, beni, utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle a esse connesse in quanto strumentali per il loro perseguimento.

ART. 5 - Soci
Possono essere soci di Antigóna tutte le persone fisiche maggiorenni, gli enti e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a partecipare attivamente alla vita associativa. Chi intende essere ammesso come socio dovrà compilare e inviare al Consiglio Direttivo l’apposita scheda d’iscrizione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare le decisioni adottate dagli organi direttivi dell’associazione. I soci sono obbligati a versare la quota associativa annuale stabilita con delibera del Consiglio Direttivo. I soci che non avranno versato la quota annuale entro il termine stabilito saranno considerati decaduti dell’associazione. La quota sociale si intende intrasmissibile; non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsata. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per recesso, comunicato per iscritto al presidente, e per espulsione, deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice su proposta del Consiglio Direttivo per prolungata morosità, pluriennale mancanza di partecipazione alla vita associativa, o gravi azioni contrarie alla finalità dell’associazione, alle norme del presente Statuto o al rispetto reciproco tra gli associati. Si riconosce nella figura del sostenitore colui che, pur non richiedendo l’iscrizione formale all’associazione, offre un signficativo contributo all’esistenza e alle attività della stessa.

ART. 6 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione Antigóna sono:

6.1 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti: è aperta, pur senza diritto di voto, anche ai sostenitori. È presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, o ancora, se necessario, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in termini di vita associativa. È l’organo sovrano dell’associazione: si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, in prossimità del 21 febbraio, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne facciano richiesta scritta un decimo dei soci o un terzo dei Gruppi Locali. È convocata dal presidente attraverso comunicazione scritta, diretta o per via telematica, recante il luogo, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata. Spetta all’Assemblea dei soci:

In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ogni socio è portatore in Assemblea di un solo voto, per qualsiasi deliberazione; non è previsto il meccanismo della delega. L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le decisioni relative alle eventuali modifiche statutarie e allo scioglimento dell’associazione, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono inviati a tutti i soci per via telematica, e firmati da chi presiede la riunione.

6.2 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 7 (incluso il presidente): dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere, l’Assemblea dei soci potrà deciderne la sostituzione con altro socio, il cui mandato durerà fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo agisce in armonia con le direttive dell’Assemblea dei soci, e in particolare:

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate per via telematica con un preavviso di sette giorni e l’indicazione dell’ordine del giorno e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, o ancora, se necessario, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in termini di vita associativa. Esse si considerano regolarmente costituite in presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono inviati a tutti i soci per via telematica, e firmati da chi presiede la riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate come osservatrici senza diritto di voto anche altre persone, in qualità di esperte o soggetti particolarmente coinvolti sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.3 - Presidente
Il presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto:

6.4 – Organizzazione dei momenti assembleari
Dati le finalità istituzionali, le caratteristiche organizzative e l'àmbito operativo dell’Associazione Antigóna, il presente Statuto contempla l'uso di ogni possibile tecnologia volta a consentire la più ampia partecipazione di tutti i soci alle riunioni dei suoi organi sociali pur permanendo nelle rispettive località.


ART. 7 – Gratuità degli incarichi
Tutti gli incarichi e le funzioni svolti dai soci nell’àmbito delle attività dell’associazione sono eseguiti in spirito di solidarietà, e come tali sono gratuiti. L’associazione potrà tuttavia rimborsare delle spese sostenute, quando giustificate e motivate, coloro che svolgono attività di collaborazione con l’associazione.

ART. 8 – Articolazioni territoriali
Nelle zone in cui il numero di soci lo renda possibile, Antigóna favorisce la costituzione di Gruppi Locali che possano collaborare al raggiungimento dei suoi obiettivi. Questi Gruppi Locali saranno diretti da un incaricato nominato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, e opereranno come articolazioni locali dell’associazione-madre. Il loro apporto operativo sarà normato da un regolamento approvato dall’Assemblea dei soci di Antigóna. Su tali Gruppi Locali vigilerà il Consiglio Direttivo affinché le finalità e le direttive statutarie e regolamentari dell’associazione nazionale non vengano disattese. I soci dei Gruppi Locali sono automaticamente considerati soci a tutti gli effetti dell’Associazione Antigóna, con tutti i relativi diritti e doveri.

ART. 9 – Durata dell’associazione
La durata dell’Associazione Antigóna è illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal Rendiconto di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 662/1996.

ART. 10 – Rimandi legislativi
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.